Concorsi pubblici: decorrenza del termine di impugnazione dell’esito negativo della prova orale o pratica

Concorsi pubblici: decorrenza del termine di impugnazione dell’esito negativo della prova orale o pratica
24 Maggio 2021: Concorsi pubblici: decorrenza del termine di impugnazione dell’esito negativo della prova orale o pratica 24 Maggio 2021

IL CASO. Tizio ricorreva in giudizio avanti il TAR Puglia per l’annullamento degli atti di un concorso pubblico a cui il medesimo aveva partecipato, ma che non aveva vinto, avendo ricevuto un esito negativo alla prova orale.

Il TAR Puglia dichiarava il ricorso irricevibile in quanto tardivo.

Avverso tale decisione, Tizio proponeva appello al Consiglio di Stato, deducendo con il primo motivo l’erroneità della sentenza di primo grado per aver ritenuto che il termine per impugnare gli atti del concorso decorresse dalla data di affissione del risultato della prova orale anziché dalla data di pubblicazione della graduatoria finale.

A sostegno del motivo di ricorso, precisava in primo luogo che il bando prevedeva espressamente che i termini di impugnazione decorressero dalla data di pubblicazione della graduatoria.

Evidenziava, altresì, che il giudizio sulle prove orali (per il quale il bando prevedeva l’affissione) consisteva in un atto endoprocedimentale non autonomamente impugnabile, posto anche che da tale esito non emergevano le modalità valutative – motivazionali seguite dalla commissione per la valutazione dei candidati e che, quindi, egli non avrebbe potuto conoscere in modo completo gli atti concorsuali lesivi della propria posizione.

LA DECISIONE. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2909 del 9.4.2021, ha respinto l’appello presentato da Tizio, in quanto infondato e, per l’effetto, ha confermato la sentenza di primo grado.

Nello specifico, il Consiglio di Stato ha affermato che il principio generale secondo cui nei concorsi pubblici il termine di impugnazione decorre dalla data di conoscenza del relativo esito, che di norma coincide con il provvedimento di pubblicazione della graduatoria, “subisce un adattamento nel caso di impugnativa dei giudizi negativi delle prove orali o pratiche, allorquando sia il bando che le presupposte fonti normative di rango primario o secondario prevedano una forma di pubblicità obbligatoria che (…) incida sulla decorrenza del termine perentorio per impugnare, davanti al giudice amministrativo, il giudizio negativo formulato dalla commissione esaminatrice.

I giudici d’appello hanno, infatti, valorizzato la previsione del bando che prevedeva una forma di pubblicità del giudizio relativo alle prove orali (affissione del risultato alla porta della sala ove si erano svolte le prove).

Hanno ritenuto, altresì, che la clausola del medesimo bando che faceva decorrere il termine per eventuali impugnative dalla pubblicazione della graduatoria si riferisse a quelle impugnazioni volte a contestare la posizione dei candidati in graduatoria (e non a quelle dirette a contestare la valutazione assegnata all’esito della prova orale).

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